Newsletter CCIR: principali novità normative e aggiornamenti sanzionatori – Aprile 2026

La Camera di Commercio Italo-Russa desidera segnalarvi i principali aggiornamenti normativi e i recenti provvedimenti relativi alle relazioni commerciali con la Federazione Russa nel mese di aprile 2026: 

  1. USA: NUOVA PROROGA OFAC PER LUKOIL INTERNATIONAL GMBH FINO AL 1° MAGGIO 2026

Lukoil è una delle maggiori compagnie petrolifere russe, con operazioni integrate che spaziano dall’estrazione alla raffinazione e alla distribuzione di idrocarburi a livello globale. Attraverso la sua controllata austriaca Lukoil International GmbH (“LIG”), il gruppo gestisce una rete di partecipazioni e attività operative in stati UE e nei mercati internazionali. In seguito all’invasione russa dell’Ucraina e all’inasprimento del regime sanzionatorio statunitense contro la Russia (Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations, 31 CFR part 587), Lukoil e le sue controllate sono state assoggettate alle restrizioni previste dall’Executive Order 14024, che vieta in via generale qualsiasi transazione con i soggetti designati, salvo autorizzazione specifica dell’OFAC. Viceversa, ai sensi delle disposizioni sanzionatorio unionali, Lukoil ad oggi non risulta designato.

In questo contesto, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso nel tempo una serie di licenze generali temporanee per consentire, in modo controllato e progressivo, la dismissione mirata delle attività degli operatori coinvolti nei confronti di LIG e delle sue controllate, pur rimanendo esse soggette al suddetto regime sanzionatorio. Il 30 marzo 2026 è stata emessa la General License No. 131D (“GL 131D”), che sostituisce integralmente la precedente General License No. 131C e rappresenta l’ultimo anello di questa catena di proroghe. La nuova licenza, efficace dalla stessa data, proroga il regime di deroga sanzionatoria nei confronti di LIG e delle sue controllate, a conferma che il processo di dismissione del gruppo non si è ancora perfezionato sul piano autorizzativo.

Nel dettaglio, la GL 131D autorizza fino alle 12:01 a.m. EDT del 1° maggio 2026:

  • la negoziazione e stipula di contratti con Lukoil International GmbH o sue controllate per la vendita, disposizione o trasferimento di Lukoil International GmbH o di entità da essa controllate direttamente o indirettamente con una partecipazione pari o superiore al 50% (c.d. “LIG Entities”), fermo restando che l’esecuzione di tali contratti resta subordinata al rilascio di una separata autorizzazione OFAC. Rientrano nella nozione di contratti autorizzabili, tra l’altro, contratti esecutivi, pro forma invoices, accordi di principio, offerte vincolanti e memorandum d’intesa;
  • le transazioni ordinarily incident and necessary al mantenimento o al wind-down di operazioni, contratti o altri accordi delle LIG Entities;
  • l’utilizzo dei conti bloccati delle LIG Entities per le transazioni autorizzate ai fini del mantenimento o della dismissione delle attività.

La licenza non autorizza, invece lo sblocco di beni bloccati ai sensi di altre disposizioni del 31 CFR chapter V, transazioni con soggetti non espressamente indicati, né trasferimenti di fondi verso la Federazione Russa.

Le imprese con esposizione contrattuale o commerciale verso il gruppo Lukoil sono chiamate ad agire con urgenza su due fronti distinti.

Dismissione di LIG e LIG Entities. La licenza consente di strutturare l’operazione sul piano contrattuale entro il 1° maggio 2026. Il closing resta però sospeso: l’esecuzione di qualsiasi contratto richiede una specifica autorizzazione OFAC da richiedere separatamente. Gli operatori interessati dovrebbero utilizzare questa finestra per finalizzare la negoziazione e predisporre per tempo la relativa istanza, coordinando i tempi contrattuali con quelli regolatori.

Manutenzione e wind-down dei rapporti in corso. La prosecuzione dei rapporti contrattuali in corso con le LIG Entities è direttamente autorizzata dalla GL 131D fino al 1° maggio 2026, senza necessità di ulteriori licenze specifiche. Rimane fermo il divieto assoluto di trasferire fondi verso la Federazione Russa.

In entrambi i casi, la scadenza del 1° maggio 2026 richiede un monitoraggio attento: gli operatori esposti a rapporti contrattuali con il gruppo Lukoil sono invitati a verificare con urgenza la propria posizione e a valutare, ove necessario, l’avvio delle pratiche autorizzatorie OFAC.

Gli operatori che violassero queste disposizioni si esporrebbero al rischio di secondary sanctions da parte degli Stati Uniti: queste misure possono comportare la designazione del soggetto estero sulla lista SDN, con conseguenti implicazioni estremamente gravi sull’operatività e continuità aziendale.

2. ISTANZE IN DEROGA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI VERSO LA RUSSIA: UAMA PUBBLICA IL NUOVO COMUNICATO TECNICO AI SENSI DELL’ ART. 5 QUINDECIES, PAR. 10, LETT. H DEL REG. (UE) 833/2014

Le autorizzazioni in deroga

In data 23 marzo 2026, la Divisione Materiali a Duplice Uso dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (“UAMA”) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“MAECI”) ha pubblicato un comunicato tecnico per la presentazione di istanze in deroga, ai sensi dell’articolo 5 quindecies, paragrafo 10, lettera h del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”).

L’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014 vieta la prestazione verso la Russia, direttamente o indirettamente, di una serie di servizi professionali e software, tra cui consulenza legale, fiscale, gestionale e informatica, contabilità, ingegneria, architettura e pubblicità, progressivamente ampliati dai vari pacchetti sanzionatori. Con il diciannovesimo pacchetto sono stati aggiunti anche servizi nei settori spazio, intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e turismo, nonché taluni software per uso bancario e finanziario.

Il paragrafo 10, lett. h, prevede una deroga specifica: la prestazione dei servizi vietati è autorizzabile quando destinata all’uso esclusivo di persone giuridiche russe di proprietà o controllo (esclusivo o congiunto) di soggetti stabiliti in uno Stato membro UE o in uno dei Paesi partner di cui all’allegato VIII del Reg. 833/2014 (tra cui USA, UK, Giappone, Svizzera, Canada, Australia e altri). Il comunicato tecnico UAMA definisce la procedura operativa per presentare tali istanze tramite la piattaforma E-Licensing, includendo casistiche esemplificative, indicazioni sulla documentazione richiesta e un format compilabile dell’end user statement (EUS).

Il comunicato tecnico di UAMA mira a fornire indicazioni per una corretta presentazione delle relative domande di autorizzazione tramite la piattaforma di E-Licensing. A tal fine, contiene molteplici casistiche concrete, a mero titolo esemplificativo, in cui gli operatori economici italiani potrebbero venirsi a trovare. Viene delineata nel dettaglio la procedura da seguire all’interno della piattaforma, assieme alla documentazione e alle dichiarazioni da allegare all’istanza, nel caso in cui questa miri ad autorizzare sia una persona giuridica, sia una persona fisica. Il comunicato contiene altresì un formato compilabile dell’end user statement (“EUS”) da allegare alle istanze.

Le imprese o individui italiani che prestino servizi ristretti a entità russe possedute o controllate da entità unionali o di Paesi partner devono presentare apposita istanza di autorizzazione tramite E-Licensing. Il comunicato UAMA fornisce indicazioni procedurali dettagliate, ma impone anche cautele rilevanti.

L’istanza deve essere corredata da dichiarazioni attestanti che i servizi richiesti non sono connessi a beni o tecnologie (inclusa la loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso) la cui esportazione dall’Unione verso la Russia, o il cui uso in Russia, sono vietati (cfr. art. 3 duodecies, par. 2, lett. a, e allegato XXIII del Reg. 833/2014), né a beni la cui importazione nell’UE è vietata (cfr. art. 3 decies, par. 2, lett. a, e allegato XXI). Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società istante o dalla persona fisica richiedente.

Queste dichiarazioni, da inserire nella lettera di accompagnamento all’istanza, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società italiana istante (o, comunque, da cittadini italiani richiedenti l’autorizzazione). Dichiarazioni false espongono i firmatari a responsabilità penale per falso in atto pubblico e per violazione della normativa sanzionatoria (art. 275 bis c.p., introdotto dal D. Lgs. 211/2025); la violazione sanzionatoria costituisce altresì presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Infine, per quanto riguarda la prestazione di servizi e messa a disposizione di software ristretti, i cittadini di uno Stato membro dell’Unione residenti in Russia già prima del 24 febbraio 2022 che prestino servizi al proprio datore di lavoro russo qualificato ai sensi della lett. h sono esclusi dal divieto ex art. 5 quindecies, par. 1. Tuttavia, UAMA raccomanda che le persone fisiche istanti conferiscano una procura a un soggetto basato in Italia (es. uno studio legale) abilitato a operare su E-Licensing.

In ogni caso, la presentazione delle autorizzazioni in deroga previste dall’articolo 5 quindecies va più che non mai affrontata con cautela e precisione, considerata la responsabilità penale degli istanti. In vista del ventesimo pacchetto sanzionatorio UE, atteso a breve, si segnala che la lista dei servizi e software soggetti ad autorizzazione preventiva potrebbe essere ulteriormente ampliata.

3. AGGIORNAMENTO DELLE LISTE SANZIONATORIE DELL’UE CONTRO LA RUSSIA

In data 14 marzo 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha prorogato per ulteriori sei mesi — fino al 15 settembre 2026 — le misure restrittive individuali adottate nei confronti di oltre 2.600 persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi russi, ritenuti responsabili di azioni volte a minare l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina.

Contestualmente, tre distinti regolamenti hanno modificato la composizione delle liste contenute nell’Allegato I del Reg. 269/2014:

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2026/695, il Consiglio ha disposto il mancato rinnovo della designazione per Niels Troost e Maya Nikolaevna Bolotova; cancellazione per decesso di cinque persone fisiche già designate; nessuna nuova designazione.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/613, sono state aggiunte all’Allegato I del Reg. 269/2014 9 nuove persone fisiche di nazionalità russa designate (Aleksandr Yuryevich Chayko, Andrey Viktorovich Kondrov, Artem Igorevich Gorodilov, Sergey Viktorovich Chubarykin, Viktor Viktorovich Filonov, Vladimir Viatcheslavovitch Seliverstov, Vadim Ivanovych Pankov, Denis Aleksandrovich Suvorov, Aleksey Nikolaevich Tolmachev).

Contestualmente, con il Regolamento (UE) 2026/647, sono state inserite nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2024/2642 — relativo alle misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia — quattro nuove persone fisiche designate (Sergey Aleksandrovich Klyuchenkov; Ernest Gedrevich Mackevicius; Graham Williams Phillips e Adrien Bocquet).

Le modifiche agli elenchi producono effetti immediati sulle attività di compliance. Ai sensi del Reg. 269/2014, i soggetti designati sono sottoposti a: congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche nella loro disponibilità; divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro favore; divieto di ingresso nell’UE.

Le imprese sono pertanto invitate ad aggiornare tempestivamente i propri sistemi di screening delle controparti alla luce delle modifiche intervenute, verificando in particolare l’eventuale presenza dei nuovi nominativi designati (13 soggetti in totale) nell’ambito delle proprie relazioni commerciali, finanziarie o contrattuali.

Si ricorda che i regolamenti in esame riguardano esclusivamente le misure restrittive di carattere soggettivo (targeted sanctions) e non incidono sulle misure settoriali.