La Camera di Commercio Italo-Russa desidera segnalarvi i principali aggiornamenti normativi e i recenti provvedimenti relativi alle relazioni commerciali con la Federazione Russa nel mese di marzo 2026:
- Petrolio russo: dal 1° febbraio 2026 scende il price cap a USD 44,1 al barile
Con l’entrata in vigore, il 1° febbraio 2026, del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/124 del 16 gennaio 2026, l’Unione europea ha aggiornato il tetto massimo di prezzo applicabile al greggio russo: il nuovo limite è fissato a USD 44,1 al barile, in ribasso rispetto al precedente valore di USD 47,6. Ai sensi dell’art. 3 quindecies, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 833/2014, una volta superato il limite di USD 44,1 al barile scattano due ordini di divieti:
- il divieto di commercio, intermediazione e trasporto verso paesi terzi;
- il divieto di assistenza tecnica, finanziaria e di intermediazione connessa.
Il nuovo importo è frutto del meccanismo automatico introdotto con il 18° pacchetto sanzionatorio UE (luglio 2025), che applica uno sconto fisso del 15% sul prezzo medio di mercato del greggio Urals. Sul fronte dei contratti già in essere, il Regolamento prevede un periodo transitorio di 90 giorni: i contratti conclusi sotto il precedente tetto possono essere eseguiti fino al 16 aprile 2026. Il periodo di transizione non consente la conclusione di nuovi contratti con il precedente tetto, ma soltanto l’esecuzione degli impegni contrattuali già assunti.
- 20° pacchetto sanzionatorio contro la Russia: la proposta c’è, ma l’unanimità manca
Nel febbraio 2026 la Commissione ha presentato una proposta per il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia con un perimetro particolarmente ampio. I principali contenuti riguardano:
- Settore marittimo e petrolifero: misure più stringenti sui servizi UE legati al petrolio russo e focus sulla shadow fleet;
- Settore finanziario: nuove designazioni di banche russe e di istituti di paesi terzi coinvolti nell’elusione;
- Restrizioni commerciali: nuovi divieti di esportazione di beni dual use e tecnologie avanzate; nuovi divieti di importazione su metalli e prodotti chimici;
- Contrasto all’elusione: attivazione dell’Anti-Circumvention Tool verso paesi terzi ad alto rischio di re-export.
Tuttavia, il pacchetto non è ancora in vigore: i regolamenti richiedono l’unanimità degli Stati membri, che al momento non è raggiunta. Pur in assenza di un testo definitivo, le imprese sono invitate a monitorare l’evoluzione del negoziato. Il consiglio operativo è di avviare sin d’ora una mappatura dei rischi, così da essere pronti all’adeguamento non appena il pacchetto, o una versione di compromesso, verrà approvato.
- Gas russo: l’Agenzia delle Dogane aggiorna le istruzioni operative con la circolare n. 7/2026
Con la circolare n. 7 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) ha integrato e aggiornato le istruzioni operative relative al Regolamento (UE) 2026/261, che disciplina la graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. In questo quadro, la circolare n. 7/2026 assume un notevole rilievo perché interviene sui profili più operativi della disciplina, introducendo tre novità principali:
- maggiore flessibilità nella prova dell’origine del gas;
- aggiornamento delle istruzioni dichiarative, con nuovi codici doganali da utilizzare a partire dal 18 marzo 2026;
- possibilità transitoria di rilasciare l’autorizzazione unica per importazioni via pipeline anche a operatori non certificati AEO, previo parere favorevole del MASE.
In concreto, gli operatori del settore sono invitati a:
- aggiornare le procedure interne e le check list operative alla luce dei nuovi codici doganali, applicabili dal 18 marzo 2026;
- verificare lo stato di certificazione AEO e, in sua assenza, valutare se ricorrere alla procedura transitoria con parere MASE;
- rivedere la documentazione sull’origine del gas, tenendo conto della maggiore flessibilità ora riconosciuta dall’ADM.
Il quadro normativo resta unitario, ma la circolare n. 7/2026 lo rende più puntuale: chi non ha ancora allineato le proprie procedure alla circolare n. 5 deve farlo con urgenza.

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