Gentili Soci,
vi trasmettiamo la nota informativa a cura dello Studio Legale Carnelutti Russia, socio CCIR, relativa alla sospensione unilaterale di alcune disposizioni della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni con la Federazione Russa e alla relativa contromisura adottata dall’Italia.
Con il Decreto Legislativo N. 192 del 18 dicembre 2025, l’Italia ha risposto simmetricamente al Decreto N. 585 dell’8 agosto 2023 emanato dal Presidente della Federazione Russa relativamente alla “sospensione di alcune previsioni degli accordi internazionali della Federazione Russa in materia di imposizione fiscale”.
Si rammenta che, mediante il citato Decreto N. 585, la Federazione Russa aveva decretato sin dal mese di agosto 2023 la sospensione di alcuni articoli delle Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione in vigore tra la Federazione Russa e un elenco di Paesi c.d. “ostili”, tra cui l’Italia.
Nello specifico, il Decreto N. 585, pur senza intaccare il principio dell’eliminazione della doppia imposizione (regolato, nel caso della Convenzione bilaterale vigente con l’Italia, dall’articolo 24), aveva sospeso l’efficacia degli articoli da 5 a 23 e dell’art. 25 della stessa Convenzione, con le seguenti principali implicazioni:
- sospensione delle aliquote ridotte previste dalla Convenzione con riferimento alle imposte che devono essere trattenute alla fonte su dividendi, interessi, royalties e altri redditi erogati da residenti della Federazione Russa a favore di soggetti residenti in Italia;
- sospensione del principio di non discriminazione, in base al quale i residenti di ciascuno degli Stati contraenti di una Convenzione bilaterale non possono essere assoggettati nell’altro Stato contraente ad imposizione fiscale o ad altri obblighi di natura tributaria a condizioni diverse o più onerose rispetto a quelle a cui sono assoggettati i residenti di detto altro Stato.
Tra le conseguenze più rilevanti del Decreto Legislativo N. 192 del 18 dicembre 2025 – provvedimento di natura speculare e “reattiva” – vi è, analogamente, la speculare sospensione delle medesime aliquote ridotte previste dalla Convenzione Italia-Russia, nella prospettiva dell’ordinamento italiano, con riferimento alle imposte che devono essere trattenute alla fonte su dividendi, interessi, royalties e altri redditi erogati da residenti italiani a favore di soggetti residenti nella Federazione Russa.
Per i redditi corrisposti o percepiti a partire dall’8 agosto 2023, pertanto, si applicheranno le seguenti regole:
- i redditi (es. dividendi, interessi, royalties) corrisposti da un soggetto residente in Italia a favore di un soggetto residente in Russia non beneficiano delle aliquote ridotte previste dalla Convenzione, pertanto dovranno essere applicate le ritenute previste dalla normativa fiscale interna italiana (c.d. aliquote ordinarie “piene”);
- per i soggetti residenti in Italia che percepiscono redditi da enti fiscalmente residenti in Russia, fermo restando il principio di eliminazione della doppia imposizione previsto dall’art. 24 della Convenzione Italia-Russia, il relativo meccanismo applicativo sarà quello del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero a titolo definitivo previsto dalla normativa interna (art. 165 del TUIR).
Si segnala, infine, che il Decreto Legislativo N. 192 prevede una disciplina di favore per la regolarizzazione del periodo antecedente all’entrata in vigore del provvedimento. Tale norma dispone la non applicabilità di sanzioni e interessi per le violazioni derivanti dall’applicazione delle aliquote ridotte convenzionali (in luogo di quelle ordinarie “piene” previste dall’ordinamento interno) nel periodo compreso tra l’8 agosto 2023 e la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo N. 192.
Parimenti, viene altresì sospeso anche da parte dell’Italia il principio di non discriminazione, pur senza compromettere (sempre in analogia con il citato provvedimento russo) il principio generale dell’eliminazione della doppia imposizione sancito dall’articolo 24 della Convenzione Italia-Russia.
La sospensione delle agevolazioni fiscali previste dalla Convenzione Italia-Russia disposta dall’art. 10 del Decreto Legislativo N. 192 si applica ai redditi prodotti o corrisposti a decorrere dall’8 agosto 2023, con effetto retroattivo sempre dovuto alla natura di “contromisura speculare” tesa ad allineare la decorrenza della sospensione a quella già prevista in via unilaterale dalla Federazione Russa.
Tutto ciò premesso, ne consegue che sia nell’ordinamento fiscale russo, sia in quello italiano – vista la sospensione dell’applicazione delle aliquote convenzionali (ridotte) previste per le forme di reddito interessate dai provvedimenti speciali citati – tornano ad applicarsi le aliquote (meno favorevoli rispetto a quelle convenzionali) stabilite dalla normativa fiscale interna di entrambi i Paesi.
Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di contattare:
Studio Legale Carnelutti Russia
Pietro Ferrero Roberto Riccardi
pietro.ferrero@carnelutti.ru roberto.riccardi@carnelutti.ru

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